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Legge di Bilancio 2023: le principali novità per il settore immobiliare

L'argomento è molto ampio ma abbiamo cercato di riassumere per voi i punti principali della Legge di Bilancio per quanto riguarda il settore immobiliare!

Per informazioni più specifiche vi invitiamo a leggere il documento ufficiale che riporta ogni norma di riferimento con precisione.

 

Novità tributarie per il settore immobiliare in vigore dal 29 dicembre 2022.

Detrazione fiscale per acquisti di immobili nuovo in classe energetica A o B

Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA sugli acquisti effettuati entro 31/12/23 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe A o B cedute da imprese che le hanno costruite oppure dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari. L’acquisto viene ripartito in 10 quote costanti annuali. Vale sia per l’acquisto della prima casa, che per la seconda e gli immobili di “lusso”.
È cumulabile con la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di immobili residenziali facenti parte di edifici interamente ristrutturati.

 

Rivalutazione fiscale dei terreni agricoli ed edificabili.

La norma proroga la possibilità di rivalutare il valore dei terreni sia agricoli sia edificabili, in vista di una loro possibile cessione al fine di una riduzione della plusvalenza fiscale imponibile.

Quindi, dal 1° gennaio 2023 è possibile rivalutare il costo o il valore di acquisto dei terreni detenuti al di fuori del regime d’impresa.

 

Bonus mobili e arredi

Detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici prorogata al 31 dicembre 2024 ma per spese sostenute dal 1 gennaio 2023 viene diminuito il tetto di spesa massima su cui calcolare la detrazione. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 il massimale di spesa per la detrazione è ridotto da 10.000 € a 8.000 €. Per le spese invece sostenute dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024 il massimale di spesa diventa 5.000 €. Restano invariate le modalità di fruizione della detrazione fiscale sui mobili e arredi.

Importante è ricordare che vale solo per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore A+ (A per i fornitori), e può essere unita all’esecuzione di un intervento di recupero edilizio iniziato a partire dal 1 gennaio dell’anno precedente all’acquisto dei mobili.

 

Proroga del bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Viene approvata la proroga fino al 31 dicembre 2025 il c.d. “bonus barriere architettoniche 75%” inizialmente previsto soltanto per le spese dell’anno 2022. Si tratta di una speciale detrazione fiscale prevista ai fini delle imposte sui redditi, aspettate a fronte di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche che rispettano i requisiti minimi del D.M. n.236/89 e realizzati su edifici già esistenti.

Il bonus barriere architettoniche rientra tra gli interventi ammessi a fruire della concessione del credito e/o dello sconto in fattura in cui all’articolo 121 del D.L. n.34/2020.

Inoltre, l’aliquota della detrazione fiscale è elevata al 75% e spetta alle spese sotenute tra il 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.

 

Bonus verde

Confermata la proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione IRPEF del 36% per le spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e/o la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Il valore massimo di spesa su cui calcolare il bonus resta 5.000€ per unità immobiliare ad uso abitativo.

 

Sospensione bonus facciate

La detrazione fiscale prevista per le spese documentate relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, realizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (ubicati in zona A o B) non è più stata oggetto di ulteriore proroga e pertanto risulta definitivamente cessata al 21 dicembre 2022 (c.d. bonus facciate al 90%/60%).

Pertanto a partire dal 1 gennaio 2023 gli eventuali interventi di recupero edilizio delle facciate saranno suscettibili di rientrare nell’agevolazione fiscale del 50% per il recupero edilizio o, al sussistere delle condizioni di legge, nell’agevolazione fiscale del 65% per il risparmio energetico.

La mancata proroga del bonus facciate per l’anno 2023 non determina in alcun modo l’obbligo di aver ultimato i relativi lavori entro il 31 dicembre 2022 o entro altra scadenza temporale.

 

Bonus per ristrutturazioni edilizia

Resta confermata fino al 31 dicembre 2024 la detrazione IRPEF del 50% spettante a fronte del sostenimento di spese per interventi di recupero edilizio.

Resta invariato a 96.000 € per unità immobiliare il valore massimo di spesa su cui calcolare la spesa massima.

 

Ecobonus

Anche gli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica restano in vigore fino al 31 dicembre 2024. Si tratta delle detrazioni fiscali del 50%/65%, delle detrazioni del 70%/75% (per parti comuni) e delle trattazioni delle detrazioni 80%/85% (eco-sismabonus parti comuni).

Restano quindi invariati i tetti di spesa massima su cui calcolare la suddetta detrazione previsti per ciascuna tipologia di intervento.

 

Sismabonus

Resta confermato fino al 31 dicembre 2024 in tutte le sue articolazioni (detrazioni del 50%, del 70%/80% e del 75%/85%) incluso il c.d. “sismabonus acquisti”.

 

Novità per il Superbonus 110%

In base al richiamo al decreto “aiuti quater” è stato previsto che gli interventi effettuati da condomìni, persone fisiche con edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e persone fisiche con interventi sulle singole unità immobiliari, beneficeranno del superbonus nella misura del 110% soltanto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Invece, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 l’aliquota di detrazione scende dal 110% al 90%.

Per gli edifici e unità immobiliari considerate unifamiliari spetta il super bonus nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31 Marzo 2023 a condizione che la data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Le persone fisiche che non hanno raggiunto il suddetto 30% alla data del 30 settembre 2022 non potranno usufruire di nessuna proroga al 2023.

Per i soli interventi ammessi al superbonus viene introdotta la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di gestione o sconto in fattura inviate all’agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati.

La modifica normativa è intervenuta esclusivamente sull’orizzonte temporale di utilizzo dei crediti d’imposta e non sulla detrazione fiscale da operare in dichiarazione dei redditi.

 

Occupazione abusiva degli immobili e IMU

La norma di legge prevede l’esenzione da IMU relativa agli immobili non utilizzabili né disponibili, ai quali sia stata presentata denuncia all’autorità giustiziarla per i reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici o per occupazione abusiva.

Il soggetto passivo IMU dovrà comunicare al comune territorialmente interessato, con modalità telematiche da stabilire con apposito decreto ministeriale di prossima emanazione, il possesso e la perdita dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

 

Aliquote IMU

È affidata a un decreto del MEF la possibilità di modificare e integrare la fattispecie per cui i comuni possono diversificare le aliquote IMU.

 

Proroga delle misure in favore dell’acquisto della “prima casa”

Sono prorogati al 31 dicembre 2023, rispetto all’originario termine del 31 dicembre 2022, i termini per acquistare la prima casa con le agevolazioni previste per i soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età e aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. agevolazione “prima casa under 36”).

Si ricorda che i benefici consistono nell’esenzione totale delle imposte di registro e ipo-catastali ovvero in caso di acquisto soggetto a IVA, nel riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare dell’IVA versata in relazione all’acquisto.

Proroga dell’operatività straordinaria del Fondo Gasparrini.

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 l’accesso straordinario al fondo di solidarietà per i mutui prima casa (Fondo Gasparrini) già previsto nell’articolo 54, c.1, del D.L. n. 18/2020 finalizzato alla sospensione dei mutui “prima casa”. Fino alla suddetta data continua ad essere prevista la sospensione del pagamento delle rate anche per lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori.

Fondo di garanzia “prima casa”

Viene prorogato al 31 Marzo 2023 il termine per presentare le domande di accesso al fondo di garanzia per la “prima casa” da parte di determinate categorie considerate prioritarie, con isee non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.

Rinegoziazione dei contratti di mutuo a tasso variabile

La norma proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di rinegoziare i contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile stipulati prima del 1 gennaio 2023 al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso. I mutuatari devono avere i seguenti requisiti: ISEE non superiore a 35.000 € e nessun ritardo nel pagamento delle rate del mutuo.

 

Nuovi limiti per i pagamenti in contanti

A partire dal 1 gennaio 2023 è stato incrementato a 4.999,99 € il limite per l’effettuazione dei pagamenti in contanti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

Quindi, dal nuovo anno i trasferimenti per importi superiori a quanto riferito dovranno essere obbligatoriamente effettuati ricorrendo a banche, Poste Italiane s.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Nessuna novità in merito all’accettazione dei pagamenti anche tramite carte di debito, credito e prepagate. Permane infatti l’obbligo per i soggetti che emettono un’attività di vendita di prodotti di prestazione e di servizi di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento.

Restano invariate anche le sanzioni applicabili in casi mancata accettazione di pagamento di qualsiasi importo effettuato con una carta di pagamento.

 

 

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