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DDL Santanchè: come cambieranno gli affitti brevi

Il Ministero del Turismo ha recentemente approvato il disegno di legge che potrebbe segnare la svolta nella disciplina degli affitti brevi, ponendo fine, si presume, al caos disciplinare che regna nel settore. IL Ddl Santanchè apre di fatto la strada al riconoscimento ufficiale della figura del property manager (professionista che gestisce l’immobile per conto del proprietario, allo scopo di tutelare ed accrescere il valore del patrimonio immobiliare) rendendo obbligatoria l’apertura di un codice specifico per la categoria, disciplinandone il ruolo di sostituto di imposta e introducendo delle sanzioni per chi sorvola certi doveri.

Ma non è l’unica novità della nuova norma: vediamo insieme cosa dice il Ddl Santanchè sugli affitti turistici analizzandolo articolo per articolo.

 

Articolo 1: una disciplina uniforme

Si afferma la volontà di “fornire una disciplina uniforme a livello nazionale volta a fronteggiare il rischio di un turismo sovradimensionato rispetto alle potenzialità ricettive locali e a salvaguardare la residenzialità dei centri storici ed impedirne lo spopolamento” mentre le sanzioni, previste dall’articolo 6, sono demandate ai Comuni e alle autorità di pubblica sicurezza, “ognuno per la propria competenza”.

 

Articolo 2: chi può esercitare la locazione breve

Con la definizione di “locazione per finalità turistiche” si fa esplicito riferimento a soggetti “che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici”, facendo ritenere che gli immobili promossi mediante gli affitti brevi possono essere gestiti esclusivamente da:

  • I proprietari stessi (comunemente detti host);
  • I property manager, a patto che siano dotati di una agenzia immobiliare;
  • I portali telematici (comunemente dette OTA) tra cui ovviamente si devono intendere anche tutti i portali di promozione gestiti dai property manager stessi.

Si mantiene inalterato l’onere per l’intermediario o il gestore che incassa per conto del proprietario di raccolta e versamento della cedolare secca, come definito dal dl 50 del 2017 per il quale è ancora pendente la controversia presso la corte di giustizia europea con airbnb.

 

Articolo 3: Codice Identificativo Nazionale obbligatorio

Con l’articolo 3 il DDL Santanchè rende obbligatorio il Codice Identificativo Nazionale (CIN) rispetto ai 20 Codici identificativi regionali (CIR) attualmente in uso. Sarà obbligatorio anche per le OTA (Online Travel Agency).

 

Articolo 4: soggiorno minimo di due notti

Con l’Articolo 4 (Limitazioni delle locazioni per finalità turistiche) si introduce un soggiorno minimo di due notti (minimum stay) per i Comuni ad alta densità turistica che, secondo ISTAT, sono poco meno di 1.000 sui 78.882 Comuni italiani.

 

Articolo 5: codice Ateco

IL DDL apre la strada al riconoscimento ufficiale della figura del property manager con l’art. 5 (Locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale) in cui si demanda all’ISTAT l’apertura di un Codice Ateco specifico per la categoria confermando l’obbligatorietà per i property manager di agire da sostituto d’imposta raccogliendo e versando per conto dei proprietari la cedolare secca.

 

Articolo 6: sanzioni agli abusivi

Con l’articolo 6 si definiscono delle sanzioni a carico di tutti i soggetti (OTA, proprietari e property manager) che disattendano l’obbligo di CIN.

 

 

Voi che ne pensate di questi cambiamenti?

Siete a favore di una maggiore regolamentazione per quanto riguarda gli affitti brevi?

 

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