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Condominio e amministratore: quando è obbligatorio e cosa dice la legge

Quando ci sono spazi condivisi non è semplice gestire la situazione: la questione si pone specificatamente nei condomini, ove ci sono da gestire bilanci, spese, manutenzione e lavori straordinari. Il ruolo dell’amministratore è gestire tutti questi aspetti, seguendo e mediando tra i vari condomini.

Non è sempre obbligatoria la presenza di un amministratore: da una parte offre il vantaggio di gestire tutte le problematiche comuni, dall’altra è un costo che si va ad aggiungere alle spese da sostenere per mantenere la propria casa.

Secondo la più recente riforma del codice civile relativa alla gestione dei condomini, nell’articolo 1129 del Codice Civile, indica:”Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario”. 

Il testo sostituisce la vecchia disposizione, che, letteralmente disponeva:“Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore. Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini“.

 

E’ obbligatorio nominare un amministratore quando ci sono più di otto condomini, il cui incarico si può confermare annualmente. Per considerare il numero di condomini si contano i proprietari di abitazione coinvolte: se più proprietà sono in possesso di un unico condomino questi verrà considerato solo una volta. Naturalmente può essere utile e opportuno nominare un amministratore anche qualora non ci sia l’obbligo, ma ne sorga la necessità.

 

Le problematiche che possono sorgere vanno dalla ripartizione delle spese, alla gestione di eventuali lavori straordinari e le pulizie e manutenzione degli spazi comuni. In alcuni contesti si nomina un “caposcala”, un referente mandatario che assume le veci di amministratore e segue la ripartizione e l’organizzazione di questi adempimenti.

 

Ogni spesa e intervento andrà votato dall’assemblea dei condomini (A maggioranza semplice o assoluta in base al tipo di scelte) e ripartita secondo le tabelle millesimali.

Queste tabelle calcolano la percentuale di proprietà di ogni condomino e dunque la percentuale di partecipazione nella ripartizione di eventuali spese.

 

Può essere scelta dei condomini ove ci sia accordo di dividere le spese in modo diverso rispetto alle spese condominiali. In un condominio senza amministratore ogni condomino può convocare l’assemblea ordinaria o straordinaria.

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